Macellazione islamico/israelitica: due pesi e due misure

feb 12th, 2010 | Di | Categoria: News

A proposito dell’islamic corner della COOP del Casilino non possiamo non segnalare i tamburi di guerra che sta battendo la sig.ra Rocchi, presidente dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) minacciando addirittura boicottaggi e altri sfraceli contro il supermercato reo di tanto ardire antianimalista.

La questione se la macellazione islamica sia più o meno crudele di quella comunemente applicata è aperta. Noi sosteniamo che sia la più dolce in quanto la mancanza di sangue provoca una sorta di coma cerebrale per cui l’animale non sente più il dolore. Altri non credono a questa tesi nonostante sia sostenuta da serissimi studi medico-veterinari.

Ma la questione che vogliamo porci in questo momento è  un’altra:  esistono in Italia decine di macellerie ebraiche dove si vende carne proveniente da animali macellati con lo stesso identico sistema, come mai non abbiamo mai sentito l’ENPA e la sig. Rocchi protestare per quelle?

3 commenti
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  1. I contadini italiani che allevano animali destinati al consumo all’interno della loro famiglia ricorrono tutt’oggi allo stesso tipo di macellazione.
    Lo stesso tipo di macellazione è richiesta dai Testimoni di Geova.
    E come correttamente riportato dall’articolo di cui sopra anche da macellerie ebraiche.
    Tale macellazione è permessa da un decreto di Aniasi, allora ministro della Sanità.
    20-6-1980 – GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – N. 168 5385

    DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.
    Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico.
    IL MINISTRO DELLA SANITA’ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO
    Vista la direttiva C.E.E. n. 74/577/C.E.E. relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione;

    Vista la legge 2 agosto 1978, n. 439, che recepisce la suddetta direttiva

    Accertato che la Unione delle Comunità israelitiche italiane con nota n. 21 novembre 1979

    prot. N. 1834/50, indirizzata al Ministero dell’interno ha richiesto che ai sensi della legge n. 439 sia data autorizzazione alle Comunità israelitiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito ebraico;

    Accertato che il Centro islamico culturale d’Italia con nota prot. 340/79.AA del 30 novembre 1979 ha richiesto che sia data autorizzazione alle Comunità Islamiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito islamico;

    Visto che le Comunità israelitiche e il Centro islamico sono stati riconosciuti enti morali, la prima con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1731 e 24 settembre 1931, n. 1279, il secondo con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, n. 712;

    Atteso altresì che da parte di paesi di religione islamica che non dispongono di sufficienti strutture ed impianti per la macellazione esistono richieste di importazione dall’Italia di carni bovine, ovine ed equine macellate nel territorio nazionale;

    Considerato che detti paesi pongono come condizione inderogabile per importare le carni di cui sopra che la macellazione avvenga nel rispetto del rito islamico;

    Ritenuto pertanto di aderire alle richieste ed alle esigenze di cui in premessa, in conformità dell’art. 4 della ripetuta legge 2 agosto 1978, n. 439;

    Decreta:

    Art. 1.

    Si autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed

    islamico da parte delle rispettive comunità.

    Art. 2.

    La macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell’esecuzione dei rispettivi metodi rituali.

    L’operazione dovrà essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l’esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo.

    Nel corso della operazione debbono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quanto tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione dei medesimi debbono essere eseguiti senza alcun indugio.

    Può essere autorizzata la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo il rito islamico nei macelli riconosciuti idonei all’esportazione di carni ai sensi dell’art 7 del decreto del

    Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 264 a condizione che:

    I) la macellazione avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3;

    2) i titolari di detti macelli ne facciano espressa richiesta, ai fini dell’esportazione nei Paesi

    islamici al Ministero della sanità, che, previo sopralluogo, procederà ad accertare che esistono le

    condizioni a che gli ani mali vengano macellati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli n. 2 e 3.

    Roma, addì 11 giugno 1980

    Il Ministro della sanità ANIASI;

    Il Ministro dell’interno ROGNONI . (5928)
    *******************************************

    Non capisco dunque dove sia il problema.
    Anzi no…lo capisco. L’Islam è ora diventato anche il problema dell’ENPA e della sconosciuta Signora Rocchi.

  2. Gli ebrei comandano e gli (ex)cristiani obbediscono

  3. Se correttamente eseguita, la macellazione islamica è quella meno dolorosa per l’animale.
    La rescissione dei vasi che irrorano il cervello, provocano l’immediato azzeramento della pressione arteriosa e quindi uno stato di incoscienza pressoché immediato.

    A margine sottolineo che è lo stesso principio della ghigliottina, considerato appunto lo strumento di applicazione della pena di morte meno cruento in assoluto.

    L’unica alternativa alla macellazione, è diventare vegetariani… non trovare tecniche di uccisione più dolci.

    As salam alaykum

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